Termine approvazione bilanci ’23
Man mano che si avvicina il termine per l’approvazione dei bilanci del 2023, emergono diversi obblighi correlati, sia preliminari sia successivi alla suddetta scadenza.
Per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, i bilanci relativi al 31 dicembre 2023 dovranno essere approvati entro il 29 aprile prossimo. Tuttavia, lo statuto può prevedere una proroga fino a 180 giorni, vale a dire fino al 28 giugno, qualora la società debba predisporre il bilancio consolidato o ne sussistano particolari necessità legate alla struttura societaria o alla sua attività specifica. In assenza di tali condizioni, l’assemblea ordinaria delle società per azioni deve tenersi entro il termine stabilito dallo statuto e, in ogni caso, non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, come indicato nell’articolo 2364, comma 2, del codice civile.
Analogamente, per le società a responsabilità limitata, il termine per l’approvazione del bilancio può essere esteso nei limiti e secondo le condizioni stabilite dallo stesso articolo 2364, comma 2, del codice civile.
Per coloro che intendono sfruttare appieno questo termine, sarà necessario depositare presso la sede della società il progetto di bilancio e i documenti allegati. Questi includono le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dell’organo di revisione legale dei conti (se presenti), nonché le copie complete dell’ultimo bilancio delle società controllate (sostituibili, per quelle incluse nel consolidato, con un prospetto riassuntivo) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate. Questi documenti devono rimanere a disposizione dei soci fino all’approvazione del bilancio.
Dal punto di vista professionale, una volta approvato il bilancio con i suoi allegati, è necessario procedere al deposito presso il Registro delle Imprese. Inoltre, entro lo stesso termine, è obbligatorio registrare il verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, ma ciò è necessario solo nel caso in cui l’assemblea abbia anche deliberato la distribuzione degli utili.